Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
La legge sul biotestamento stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari". Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata".
In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata "disponente" può esprimere le "Disposizione anticipate di trattamento - DAT".
Tali disposizioni sono redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure con scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.
I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le DAT; le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere; le DAT vanno consegnate personalmente, e non da un incaricato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla). Al disponente verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito; le DAT sono registrate e conservate dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza; le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento. (Vedi allegato)