Il soggetto titolare del Permesso di Costruire o che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività o i successori aventi causa, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento presenta allo Sportello Unico per l’Edilizia la segnalazione certificata agibilità per i seguenti interventi:
- Nuove costruzioni
- Ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
- Interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale (cfr.art.24.2 DPR 380/2001).
Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale (cfr.art.24.4 DPR 380/2001).
La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00 (cfr.art.24.3 DPR 380/2001).