La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001-Testo Unico Edilizia introdotto dall’art. 3 d.lgs n° 222 del 2016.
L’interessato presenta la CILA, asseverata da un tecnico abilitato ossia iscritto ad un Albo professionale, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
Qualora per la realizzazione delle opere progettate occorra acquisire pareri o nulla osta o comunque atti di assenso, questi non potranno essere autocertificati, ma potranno essere acquisiti preventivamente alla presentazione della CILA. In questo modo, l’interessato può dare inizio ai lavori il giorno stesso dell’avvenuta presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune.
CILA “tardiva”
Nel caso l’inizio dei lavori avvenga prima di presentare la CILA, fatta salva l’avvenuta acquisizione degli eventuali atti di assenso, l’interessato potrà avvalersi della CILA in corso di esecuzione – cosiddetta CILA tardiva – e dovrà corrispondere la sanzione prevista per l’importo pari a € 333,00 (art.6-bis comma 5 D.P.R. 380/2001).
Il pagamento della sanzione avverrà esclusivamente attraverso PagoPA.
CILA “in sanatoria”
Nel caso i lavori fossero già terminati, fatta salva l’avvenuta acquisizione degli eventuali atti di assenso, l’interessato potrà presentare CILA per opere già eseguite – cosiddetta CILA in sanatoria – e dovrà corrispondere la sanzione prevista per l’importo pari a € 1000,00 (art. 6-bis comma 5 D.P.R. 380/2001).
Il pagamento della sanzione avverrà esclusivamente attraverso PagoPA.
CILA in “variante” di CILA
La CILA – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata come disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 – Testo Unico Edilizia introdotto dall’art. 3 d.lgs n° 222 del 2016 non prevede espressamente la variante.
Tuttavia, qualora in corso di esecuzione delle opere progettate con CILA, si intendano apportare modifiche progettuali la cui qualifica rientri tra quelle contemplate dallo stesso regime, ci si potrà avvalere dell’opzione intervento in modifica dei lavori di cui alla CILA comunicata in data con prot. prevista al punto C4 della sezione C (qualificazione dell’intervento) del Modulo Unico Titolare della modulistica Regionale unificata, includendo sempre nelle planimetrie, la rappresentazione dello stato “ante operam” che rappresenta lo stato di fatto della CILA originaria, oltre ai consueti stati di progetto e sovrapposizione rispetto alla prima progettazione.
I termini triennali per la presentazione della fine lavori decorrono dalla data di protocollazione della CILA originaria.
Comunicazione Fine Lavori
Ultimato l’intervento, il titolare presenta la comunicazione di fine lavori.
Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.
La presentazione deve avvenire entro tre anni dalla data di inizio lavori.