Gli scrutatori di seggio elettorale sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale.
Sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla discrezione della Commissione elettorale. L’art. 6, comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, infatti, non individua criteri sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la loro inclusione nell’Albo.
La funzione di scrutatore comporta, al pari di tutti gli altri componenti del seggio, la qualità di pubblico ufficiale, da ciò derivandone tutti i doveri connessi a tale qualifica.
Gli scrutatori dei seggi elettorali vengono nominati tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data del voto, in pubblica adunanza, previo avviso pubblicato all’Albo pretorio del Comune 2 giorni prima della convocazione della Commissione Elettorale Comunale.