Convivenze di fatto

Servizio attivo

La convivenza di fatto è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale

A chi è rivolto

Persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):
•    unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
•    coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune

Descrizione

La convivenza di fatto, riconosciuta dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da  due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

 

I DIRITTI

La legge 76/2016 riconosce alle convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:

  • gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
  • alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
  • partecipazione agli utili  nell'attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
  • le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all'anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).

CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto cessa in caso di:

  • morte del convivente
  • matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
  • scissione anagrafica,  cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
  • dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti
  • in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il  riconoscimento di una convivenza di fatto


CESSAZIONE VOLONTARIA

Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica.

Come fare

I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all'ufficio anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.

La richiesta di coloro che si trasferiscono a Nerviano da altro comune o dall'estero può essere contestuale all'iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.

Coloro che, già residenti,  vogliano rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni tempo presentando i seguenti documenti:

  • richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
  • copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all'ufficio anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.

La richiesta di coloro che si trasferiscono a Nerviano da altro comune o dall'estero può essere contestuale all'iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.

Coloro che, già residenti,  vogliano rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni tempo presentando i seguenti documenti:

  • richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
  • copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti.

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

La legge non prevede esplicitamente la dichiarazione di costituire una convivenza di fatto all'anagrafe per poter godere dei diritti da essa attribuiti, ma la caratteristica del tipo di rapporto ha suggerito ai comuni di registrare le dichiarazioni degli interessati, al fine di garantire una data certa e la possibilità di certificazione in caso di necessità o di contenzioso, comunque prevista in caso di contratto di convivenza. La normativa nazionale e regionale e la giurisprudenza in materia riconoscevano e riconoscono già alcuni dei diritti ora codificati nella seconda parte della legge 76/2016.

Tempi e scadenze

La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.

La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.

Costi

Nessun costo

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe e Statistica

Piazza IV Novembre, 7, 20034 San Giorgio Su Legnano MI, Italia

Telefono: 0331401564
Argomenti:

Pagina aggiornata il 21/10/2024