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Richiedere l'accesso agli Atti - Accesso civico e generalizzato
Servizio
attivo
La richiesta di accesso agli atti, e/o documenti amministrativi, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto degli interessati a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, dei documenti amministrativi.
A tutti i cittadini che vogliono accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Descrizione
Questo servizio è dedicato alle richieste di accesso agli atti generiche, richieste di accesso civico e richieste di accesso civico generalizzato.
Se la richiesta concerne l'accesso a pratiche edilizie si prega di utilizzare l'apposito servizio denominato Accesso agli atti - Pratiche edilizie
Come fare
La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:
Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio".
A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC
Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale
Cosa serve
Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
documento di identità del richiedente
Cosa si ottiene
Presa visione ed, eventualmente, pubblicazione dei documenti amministrativi
Tempi e scadenze
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, ne da' comunicazione al richiedente, tramite posta elettronica ordinaria o certificata.
Costi
L'accesso civico e generalizzato non prevede costi
Accedi al servizio
Puoi accedere al servizio Richiedere l'accesso agli Atti - Accesso civico e generalizzato
direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .
A norma della legge n. 241 del 1990 il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc..) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso su atti, documenti e procedure che lo riguardano.
Il diritto di accesso civico e di accesso civico generalizzato sono regolati dalla legge n. 33 del 2013 e s.m.i.
Casi particolari
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre
informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.