La comunicazione dei dati del conducente deve essere inoltrata nel caso in cui una o più violazioni contenute nel verbale comportino la decurtazione di punti dalla patente e il trasgressore non sia stato identificato, l'obbligato in solido, sia esso persona fisica o giuridica, deve comunicare entro 60 giorni dalla notifica, i dati esatti e i riferimenti della patente della persona che era effettivamente alla guida del veicolo.
Nel caso in cui il conducente per qualsiasi motivo non provveda alla comunicazione dei dati, l'obbligato in solido a cui è stato notificato il verbale, è tenuto COMUNQUE a comunicare le generalità complete ed il numero della patente di guida della persona che era alla guida del veicolo al momento della violazione: in questo caso al conducente verrà successivamente notificato il verbale di violazione con l'aggravio di ulteriori spese di notifica procedurali;
la mancata comunicazione dei dati richiesti comporta, a carico dell'obbligato in solido, l'applicazione della sanzione di prevista dall'art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada mediante notifica di un ulteriore verbale;