Permesso di Costruire (PDC)

Servizio attivo

Il permesso di costruire è un titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di riferimento e necessario per eseguire interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

A chi è rivolto

La richiesta di Permesso di Costruire può essere presentata dal proprietario o chi ne abbia titolo (rif. art.20, comma 1 DPR 380/2001).

 

Descrizione

La domanda per il rilascio del Permesso di Costruire, sottoscritta dal proprietario o chi ne abbia titolo per richiederlo, deve essere corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati grafici richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti.

La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all’efficienza energetica (rif. art. 20, comma 1 del DPR 380/2001).

Interventi realizzabili con Permesso di Costruire:

  • Interventi di nuova costruzione:

– costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente;

– interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

– realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo in edificato;

– installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

– installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, o che non siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;

– interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

– realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

  • interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, geli isolati e della rete stradale;
  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
  • varianti in corso d’opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali.

Permesso di Costruire in sanatoria – Accertamento di conformità

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività art. 23, comma 1 D.P.R. 380/2001 o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 3, 34 comma 1 del D.P.R. 380/2001, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (rif. art. 36, comma 1 DPR 380/2001).

Come fare

Occorre compilare il modello, dal sito Sportello Unico Pratiche Edilizie - SUE (https://www.sangiorgiosulegnano.cportal.it/).

Cosa serve

È necessaria un'identità digitale SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Cosa si ottiene

Si ottiene il rilascio del Permesso di Costruire.

Tempi e scadenze

Le fasi e le scadenze sono quelle riportate nella procedura OnLine

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Permesso di Costruire (PDC) direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Edilizia Privata

Piazza IV Novembre, 7, 20034 San Giorgio Su Legnano MI, Italia

Telefono: 0331401564
Argomenti:

Pagina aggiornata il 07/11/2024