Separazione e divorzio in Comune

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Con l'entrata in vigore del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge n. 162/2014 i coniugi, in alternativa alla "vecchia" procedura, potranno concludere l'accordo di separazione o divorzio direttamente presso un avvocato o in Comune.

A chi è rivolto

Due coniugi possono divorziare attraverso richiesta in Tribunale, negoziazione assistita di un avvocato divorzista per parte, e separate dichiarazione in Comune.

Descrizione

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
L'11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
Per la trasmissione al Comune è stato predisposto dal Ministero dell'Interno un modello standard, disponibile negli allegati.

La documentazione può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- residenza di uno dei coniugi
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica) dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti all'Ufficiale di Stato Civile il giorno dell'appuntamento.

Come fare

I coniugi che vogliono separarsi, divorziare, modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, possono rivolgersi all'ufficiale dello stato civile del Comune, sottoscrivendo un accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, con l'assistenza facoltativa degli avvocati.

Cosa serve

Per la separazione: documento di identità dei coniugi e  autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell'accordo.
E' indispensabile che i coniugi registrino nella procedura dell'appuntamento il luogo di celebrazione e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'ufficio di stato civile di San Giorgio su Legnano.
Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi,  autocertificazione relativa ai figli, modello guida per la definizione  dell'accordo e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Cosa si ottiene

La separazione si risolve in un'unica udienza all'esito della quale la coppia viene autorizzata a vivere in modo separato e a iniziare altre relazioni, una volta trascorsi sei mesi si potrà procedere al divorzio.

Tempi e scadenze

Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma, dell'accordo. Indipendentemente dalla data di conferma gli effetti decorreranno dalla data dell'accordo.

Costi

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento tramite PagoPa.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe e Statistica

Piazza IV Novembre, 7, 20034 San Giorgio Su Legnano MI, Italia

Telefono: 0331401564
Argomenti:

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Pagina aggiornata il 22/11/2024